La necessità del NO / g.Vallario

Commenti al referendum costituzionale confermativo sulla modifica di vari articoli della Costituzione relativi al sistema giudiziario, approvata dal Parlamento con la legge costituzionale n. 253 del 30 ottobre 2025intitolata Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”


    1. Contenuto del presente documento

    Questo documento:

    1. descrive le modifiche agli articoli della costituzione che la riforma introduce
    2. i cambiamenti a livello di CSM
    3. i cambiamenti possibili nel ruolo del Pubblico Ministero
    4. i cambiamenti possibili nella relazione tra Pubblico Ministero e la funzione di Polizia Giudiziaria
    5. il peso economico e le difficoltà che i cittadini sopporteranno con la “privatizzazione” di fatto della Giustizia, derivante dalla riforma e dalle norme attuative prossime
    1. Contenuto della riforma costituzionale Governo Meloni
    ArticoloTesto vigenteTesto riformato
    Art. 104 – Consiglio Superiore della MagistraturaEsiste un unico CSM per tutta la magistratura ordinaria. Presieduto dal Presidente della Repubblica; membri di diritto: Primo Presidente e Procuratore Generale della 2/3 membri togati eletti dai magistrati; 1/3 laici eletti dal Parlamento.
    Sono istituiti due CSM distinti: uno per la magistratura giudicante (giudici) e uno per la magistratura requirente (PM). Il Presidente della Repubblica presiede entrambi i CSM; ciascun CSM ha come membro di diritto solo il vertice della propria carriera (Primo Presidente per i giudici, PG per i PM). Mantiene la proporzione 2/3 togati e 1/3 laici, ma con sorteggio (non più elezione diretta).
    Art. 105 – CompetenzeIl CSM decide su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari.I due CSM mantengono le competenze su carriere e organizzazione, ma la funzione disciplinare viene trasferita all’Alta Corte disciplinare.
    Art. 102 – GiurisdizioneNon prevede un organo disciplinare autonomo per i magistrati.Viene istituita in Costituzione l’Alta Corte disciplinare, competente per i procedimenti disciplinari di giudici e PM.
    Art. 106 – Accesso e carrieraI magistrati ordinari si distinguono solo per funzioni; possibile passaggio tra requirente e giudicante (con limiti di legge).Si introduce la separazione strutturale delle carriere: il magistrato sceglie all’ingresso tra carriera giudicante e requirente, con divieto (o fortissima limitazione) di passaggi.
    Art. 107 – Garanzie e disciplinaL’azione disciplinare è esercitata dal Ministro della Giustizia o dal Procuratore Generale presso la Cassazione davanti al CSM.L’azione disciplinare è giudicata dall’Alta Corte disciplinare, che sostituisce il CSM in questa funzione.
    Art. 87 – Presidente della Repubblica
    Il Presidente della Repubblica presiede il CSM.Il Presidente della Repubblica presiede entrambi i CSM e partecipa alla nomina di membri dell’Alta Corte disciplinare.
    1. Descrizione dei due CSM e dell’Alta Corte

    1. Due CSM separati

    La riforma spezza l’attuale Consiglio superiore della magistratura in due organi distinti:

    • CSM della magistratura giudicante (per i giudici)
    • CSM della magistratura requirente (per i pubblici ministeri)

    Entrambi sono organi di autogoverno con funzioni su carriera, trasferimenti, responsabilità amministrative ecc., ma non esercitano più la funzione disciplinare (che viene trasferita all’Alta Corte).

    🧱 Composizione prevista di ciascun CSM

    Secondo il testo attuale:

    Presidente: il Presidente della Repubblica presiede entrambi i CSM.

    Membri di diritto:

    • Per il CSM giudicante: il Primo Presidente della Corte di Cassazione.
    • Per il CSM requirente: il Procuratore Generale della Corte di Cassazione.

    Altri componenti sorteggiati:

    • Per ciascun CSM, 1/3 dei membri è estratto a sorte da un elenco di professori universitari e avvocati predisposto dal Parlamento in seduta comune.
    • 2/3 dei membri sono estratti a sorte tra i magistrati della rispettiva carriera (giudicante o requirente).

    Vicepresidenti: eletti tra i membri estratti dall’elenco parlamentare.

    Mandato: i membri sorteggiati durano in carica 4 anni e non possono essere sorteggiati di nuovo per il turno successivo.

    🔹 2. Alta Corte disciplinare

    La riforma istituisce una nuova Alta Corte disciplinare per i magistrati, organo esterno ai due CSM, con la funzione di giudicare casi disciplinari di magistrati sia giudicanti che requirenti.

    🧱 Composizione dell’Alta Corte disciplinare

    Secondo il progetto di modifica costituzionale:

    • 15 membri totali, così suddivisi:
    • 3 nominati dal Presidente della Repubblica.
    • 3 estratti a sorte da un elenco predisposto dal Parlamento in seduta comune.
    • 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno 20 anni di attività o esperienza in Corte di Cassazione.
    • 3 estratti a sorte tra i magistrati requirenti con analoghi requisiti.

    Questa composizione mista intende bilanciare la presenza di magistrati con elementi laici e nominati, pur mantenendo il criterio del sorteggio.

    🧠 In sintesi

    OrganoFunzione principaleNominativi/Composizione
    CSM giudicanteAutogoverno giudici30 membri: Presidente della Repubblica + Primo Presidente Cassazione + componenti sorteggiati (1/3 laici, 2/3 magistrati)
    CSM requirenteAutogoverno PM30 membri: Presidente della Repubblica + Procuratore Generale Cassazione + componenti sorteggiati
    Alta Corte disciplinareGiurisdizione disciplinare15 membri: 3 PR, 3 da Parlamento, 6 magistrati giudicanti, 3 magistrati requirenti

    Numero dei membri del CSM (assetto attuale)

    Il Consiglio Superiore della Magistratura oggi è composto da 33 membri totali così suddivisi:

    3 membri di diritto:

    • il Presidente della Repubblica (che è anche Presidente del CSM);
    • il Primo Presidente della Corte di Cassazione;
    • il Procuratore Generale della Corte di Cassazione.
    • 20 membri “togati” (magistrati eletti dai magistrati ordinari).
    • 10 membri “laici” (non magistrati) eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio professionale.

    ➡️ Totale: 33 membri.

    1. Doveri del PM verso l’indagato (oggi)

    1️ Dovere di imparzialità e completezza delle indagini

    Art. 358 c.p.p.

    Il PM deve:

    • svolgere accertamenti a carico ma anche a favore dell’indagato

    👉 Non è “parte privata”, ma organo pubblico tenuto alla ricerca della verità.

    2️ Obbligo di informazione sui diritti

    Durante gli atti che coinvolgono l’indagato, il PM deve garantire:

    • diritto al difensore (art. 24 Cost.)
    • diritto al silenzio
    • diritto a essere informato dell’accusa
    • diritto di nominare un avvocato di fiducia

    Se l’atto richiede la presenza del difensore (es. interrogatorio), deve essere dato avviso preventivo.

    3️ Obbligo di iscrizione nel registro degli indagati

    Art. 335 c.p.p.

    Quando emergono elementi di reato a carico di una persona, il PM deve:

    • iscrivere il nome nel registro delle notizie di reato
    • consentire all’interessato di conoscere l’iscrizione (salvo segreto investigativo)

    4️ Rispetto del principio di legalità

    Art. 112 Cost.

    Il PM ha l’obbligo di esercitare l’azione penale quando sussistono i presupposti.

    👉 Non può scegliere arbitrariamente chi perseguire.

    5️ Richiesta di archiviazione se manca prova sufficiente

    Art. 408 c.p.p.

    Se le prove sono insufficienti o il fatto non sussiste, il PM:

    • deve chiedere l’archiviazione al giudice
    • non può sostenere un’accusa infondata

    6️ Rispetto delle garanzie nella richiesta di misure cautelari

    Se chiede:

    • custodia cautelare
    • arresti domiciliari
    • altre misure restrittive

    deve:

    • indicare gravi indizi di colpevolezza
    • motivare esigenze cautelari
    • rispettare proporzionalità e necessità

    La decisione finale spetta sempre al giudice.

    🧠 In sintesi

    Il PM oggi è:

    ✔ Organo dell’accusa
    ✔ Ma anche garante della legalità
    ✔ Obbligato a cercare prove anche a favore dell’indagato
    ✔ Vincolato all’obbligatorietà dell’azione penale
    ✔ Sottoposto al controllo del giudice

    1. Possibili scenari di posizionamento del PM dopo la modifica costituzionale
    2. PM sotto l’esecutivo (modello “governativo”)

    Esempi:
    Francia (in parte)
    Germania

    Caratteristiche:

    Il PM dipende gerarchicamente dal Ministro della Giustizia

    Possibili direttive politiche generali (o anche specifiche)

    Maggiore controllo democratico

    Minore autonomia individuale

    Logica:

    Il PM esercita una funzione di politica criminale, che deve rispondere al Governo.

    👉 Criticità: rischio di interferenze politiche.

    1. PM come parte processuale pura (modello accusatorio “forte”)

    Esempio:
    Stati Uniti

    Caratteristiche:

    Il prosecutor è parte dell’esecutivo

    Ampia discrezionalità nell’azione penale

    Elezione popolare in alcuni Stati

    Forte logica accusatoria

    Logica:

    Il PM è una vera parte del processo, simile all’avvocato dell’accusa.

    👉 Negli USA l’obbligatorietà dell’azione penale non esiste.

    ItaliaUSA
    Azione penale obbligatoriaAzione penale discrezionale
    Il PM se ci sono elementi deve procedereProsecutor può decidere di non procedere
    Controllo limitato alla leggeForte dimensione di politica criminale


    1. La polizia giudiziaria non dipenderà più dal PM

    La funzione Polizia Giudiziaria dipenderà:

    Polizia di Stato: Ministero dell’Interno

    Arma dei Carabinieri: Ministero della Difesa

    Guardia di Finanza: Ministero dell’Economia e delle Finanze

    1. Ruolo della Polizia Giudiziaria attuale (senza la riforma costituzionale del governo Meloni)

    Attualmente qual è il rapporto tra PM e polizia giudiziaria

    Ecco il rapporto attuale tra Pubblico Ministero (PM) e polizia giudiziaria (PG) nell’ordinamento italiano, secondo la Costituzione della Repubblica Italiana e il Codice di procedura penale.

    ⚖️ Principio costituzionale

    📜 Art. 109 Cost.

    “L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.”

    👉 Significa che la PG, quando svolge funzioni investigative, dipende funzionalmente dall’autorità giudiziaria (PM e giudice), non dal Governo.

    🏛 Struttura del rapporto

    1️ Dipendenza funzionale dal PM

    Durante le indagini preliminari:

    • La PG agisce sotto la direzione del PM
    • Deve eseguire le sue deleghe
    • Deve riferire senza ritardo ogni notizia di reato
    • Deve trasmettere verbali, atti, risultati investigativi

    Il PM:

    • coordina le indagini
    • può delegare specifici atti
    • può impartire direttive

    2️ Autonomia operativa iniziale

    La PG può:

    • compiere atti urgenti di iniziativa
    • assicurare le prove
    • identificare persone
    • eseguire arresti in flagranza

    Ma deve informare immediatamente il PM.

    3️ Doppia dipendenza (funzionale e gerarchica)

    La PG ha una posizione “ibrida”:

    Tipo di dipendenzaDa chi
    GerarchicaMinistero dell’Interno / Difesa (a seconda del corpo)
    FunzionaleAutorità giudiziaria (PM)

    Esempi di corpi di PG:

    • Polizia di Stato
    • Arma dei Carabinieri
    • Guardia di Finanza

    Quando svolgono funzioni investigative, rispondono al PM.

    🔎 In concreto: chi comanda?

    Durante le indagini:

    • Il PM dirige
    • La PG esegue e riferisce
    • Il giudice controlla la legittimità degli atti più invasivi (es. intercettazioni, misure cautelari)

    🧠 Equilibrio del sistema

    Questo modello serve a:

    ✔ Garantire indipendenza dall’esecutivo
    ✔ Evitare interferenze politiche nelle indagini
    ✔ Assicurare controllo giudiziario sulle attività investigative

    1. Il cittadino davanti al nuovo PM (Pubblico ministero o magistrato giudicante)

    La riforma (oltre a porre la Giustizia sotto il controllo dell’Esecutivo) corrisponde ad una sostanziale privatizzazione del diritto alla difesa: attualmente il Pubblico Ministero rappresenta gli interessi della collettività: indaga d’ufficio (cioé di sua iniziativa) o su querela del Cittadino che ritiene di essere danneggiato (in questo caso gratuitamente) sui reati di cui ha notizia e con l’indagine acquisisce prove sia di colpa che di discolpa, allo scopo di distinguere chi è colpevole da chi è innocente. Porta poi le proprie conclusioni ad un giudice, il GUP, con i diversi profili di reato rilevati; sarà il GUP a valutare l’attendibilità delle prove e decidere se e contro chi procedere.

    Con la riforma il PM risponderà al potere esecutivo e sarà portato ad usare il suo tempo (e le risorse a sua disposizione) per far prevalere l’accusa (non necessariamente la Giustizia) tanto poi l’accusato avrà il suo avvocato a difenderlo. Ma l’avvocato costa! Non è il Pubblico Ministero di oggi che è gratuito e che risponde solo alla Legge!

    L’accusato, non più tutelato da un pubblico ministero e da un GUP, fin dall’inizio dovrà ricorrere a un avvocato, il Migliore possible per le sue possibilità economiche, e anche a buoni periti per far approfondire in proprio gli elementi a sua discolpa.

    Questa è una privatizzazione! Simile a quella che stiamo subendo nella Sanità! Per quello che la Sanità pubblica non fa dobbiamo ricorrere a specialisti a pagamento.

    Faccio un esempio: immaginiamo di aver fatto un incidente stradale in cui noi abbiamo ragione ma l’altro è rimasto ferito in modo grave.

    Il pubblico ministero, che oggi avrebbe l’obbligo di approfondire il caso in tutte le direzioni, decide probabilmente la cosa più facile: intanto accusa chi ha causato le lesioni gravi, non accuserà certo chi le lesioni le ha subite!

    Certo potremo difenderci ma dovremo procurarci da noi le prove a nostra discolpa, quindi a nostre spese, tramite un (buon avvocato) e anche periti in grado di acquisire video, testimonianze, tabulati telefonici e quant’altro a nostra discolpa.

    La Giustizia costerà molto di più di oggi e darà maggiori possibilità di prevalere a chi ha maggiori possibilità economiche e potere.

    Ergo: a noi conviene che con il referendum prevalga il NO e che il PM resti una figura assoggettata solo alla Legge. Agli avvocati e ai potenti conviene invece che prevalga il SI’, perché per gli avvocati e periti aumenteranno il numero di incarichi e per le persone agiate aumenterà la probabilità di prevalere in contenziosi dove la disponibilità economica può fare la differenza.

    Avremo più “privato” anche nella Giustizia, fenomeno che vediamo già in essere in Sanità.

    1. Aspetti di assoggettamento della Giustizia ai politici introdotti dalla riforma

    Si passa da 10 laici eletti dal Parlamento nell’attuale CSM di 33 membri a 23 laici eletti su 75 membri del nuovo CSM trino. Si noti però che nell’Alta Corte che assume la giurisdizione disciplinare si può prefigurare una maggioranza di appartenenza “politica” dato che su 15 membri saranno di emanazione politica i 3 membri nominati dal Presidente, i 3 nominati dal Parlamento e i 3 magistrati requirenti quando i PM saranno controllati dall’esecutivo, mentre solo 6 saranno magistrati giudicanti.

    Il PM passa sotto il controllo dell’Esecutivo

    La Polizia Giudiziaria dipenderà dall’esecutivo anche quando svolge funzioni di indagine.

    I reati da perseguire saranno decisi dall’Esecutivo sia con la indicazione delle priorità, come già previsto dalla Legge Cartabia, sia punendo i magistrate non accondiscendenti attraverso l’Alta Corte, sia dando precise indicazioni alla Polizia Giudiziaria (attraverso I Ministeri), sia dando precise indicazioni ai Pubblici Ministeri a livello di Governo.

    1. Cosa aspettarsi dalla presenza più rilevante dei politici nella Giustizia?

    I membri laici nominati dai partiti nei due CSM e nell’Alta Corte obbediranno ai partiti e alle lobby, attueranno ciò che gli verrà indicato, prendendo ordini anche caso per caso: del resto questo è quanto accaduto con l’ingresso dei politici:

    • nella nomina dei vertici RAI
    • in alcune Autority (vedi Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), Garante per la protezione dei dati personali)
    • nei vertici della aziende di stato
    • nelle nomine dei vertici della Sanità pubblica